diritto di prelazione del coltivatore diretto non e’
trasmissibili per atti inter vivos
Cass.
27.07.2002, n. 11134
Il diritto di prelazione del proprietario coltivatore
diretto di fondi rustici confinanti con fondi venduti, ed il conseguente
diritto di riscatto, costituiscono facoltà
strettamente personale del soggetto, condizionata alla sussistenza di specifici
requisiti soggettivi e oggettivi che devono sussistere al momento
dell'esercizio del diritto , non trasmissibile per atti inter
vivos.
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per Cassazione
proposto dall'acquirente del fondo confinante con quello oggetto
di riscatto in quanto in suo favore non si è verificata una ipotesi di
successione nel diritto controverso.